Onorevoli Deputati! - La Repubblica di Moldova, dopo aver acquistato l'indipendenza a seguito della dissoluzione dell'ex URSS, ha avviato una serie di iniziative economico-commerciali con gli Stati dell'Europa occidentale. Tali iniziative hanno comportato una significativa rilevanza della sua presenza nel contesto europeo e italiano.
      In particolare, si sono intensificate le relazioni imprenditoriali e sociali con l'Italia e, giacché numerose imprese italiane si sono insediate in Moldova, si è costituita in Italia una folta colonia di cittadini moldavi con la conseguente apertura dell'ambasciata della Repubblica di Moldova nel nostro Paese.
      È stata quindi avvertita l'esigenza di disciplinare con un accordo diretto tra i Governi dei due Paesi l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse dalle rispettive autorità giudiziarie ed è stato negoziato il presente Accordo il cui contenuto è stato condiviso da entrambe le Parti ed è stato trasfuso nel testo allegato alla presente relazione.
      Tale testo corrisponde in linea di massima agli accordi bilaterali stipulati dall'Italia.
      In particolare l'Accordo, che consta di 25 articoli ed è suddiviso in quattro titoli, risponde all'esigenza di promuovere la cooperazione giudiziaria in campo civile, garantendo la certezza del diritto, facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle sentenze, favorendo l'avvicinamento delle disposizioni processuali, rimovendo gli ostacoli creati dalle disparità legislative tra i due ordinamenti.
      Le disposizioni generali, contenute nel titolo I, disciplinano l'ambito di applicazione dell'Accordo con la precisazione che lo stesso comprende anche il diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto del lavoro (articolo 1). Con le stesse disposizioni si garantisce la parità di trattamento nei confronti dei cittadini di entrambe le Parti e dei loro beni sul territorio dell'altra Parte (articolo 2), si prevede l'esclusione dalla cautio judicatum solvi quando venga adita l'autorità giudiziaria nel territorio dell'altra Parte (articolo 3) e si assicurano il godimento del gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese procedurali alle stesse condizioni dei cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte (articolo 4).
      Si precisa, inoltre, che le disposizioni applicate alle persone fisiche riguardano anche le persone giuridiche che abbiano la propria sede principale o le loro filiali con attività principale nel territorio di una delle Parti contraenti (articolo 5).
      I documenti necessari per l'applicazione dell'Accordo sono esenti da legalizzazione (articolo 6).
      Nel titolo II si specificano, invece, gli istituti e gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, che attengono all'esecuzione di atti istruttori, alla notificazione di atti giudiziari, allo scambio di informazioni normative e alla trasmissione di atti dello stato civile necessari durante un procedimento (articolo 7).
      È prevista la facoltà di opporre rifiuto alla richiesta di assistenza giudiziaria, qualora si ritenga che tale richiesta possa arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza o all'ordine pubblico della Parte richiesta (articolo 8).
      Sono designate quali Autorità centrali i rispettivi Ministeri della giustizia per lo scambio degli atti (articolo 9); si prevede l'uso delle lingue madri e della lingua inglese o francese (articolo 10); quanto alle spese, si concede alla Parte richiesta la possibilità di ottenere il rimborso delle

 

Pag. 3

spese relative agli esperti, ai traduttori e ai testimoni, nonché di quelle sostenute per la notificazione o per la prova richiesta con l'osservanza di forme particolari (articolo 11).
      Si puntualizza poi il contenuto delle commissioni rogatorie (articolo 12) e si stabilisce che la Parte richiesta applichi nell'adempimento della commissione rogatoria la propria legge processuale, salvo che la Parte richiedente faccia espressa richiesta di applicazione della propria legge e purché questa non contrasti con la legge nazionale della Parte richiesta (articolo 13).
      Sono regolati con disposizioni specifiche le notificazioni degli atti, i poteri degli uffici consolari in materia di notificazione di atti e di audizione dei propri cittadini e la comparizione di questi ultimi innanzi alle autorità giudiziarie dell'altra Parte (articoli 14, 15 e 16).
      Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze sono stabilite nel titolo III.
      Sono riconosciute le sentenze definitive relative a cause civili e le disposizioni sui risarcimenti dei danni e nelle restituzioni contenute in sentenze civili, nonché le transazioni che pongano fine alle controversie e che siano state approvate dall'autorità giudiziaria (articoli 17 e 19).
      Vengono inoltre fissate in maniera puntuale le condizioni in presenza delle quali le sentenze e gli atti autenticati possono essere riconosciuti ed eseguiti.
      In particolare spetta all'autorità giudiziaria della Parte in cui la decisione deve essere eseguita la verifica della sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento (garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, rispetto dei princìpi del ne bis in idem e della litispendenza), in conformità ai princìpi fondamentali dell'ordinamento, della sicurezza e dell'ordine pubblico della Parte ove è richiesta l'esecuzione (articoli 17 e 18).
      Vengono inoltre indicati le modalità previste per la presentazione della domanda e dei documenti richiesti per ottenere il riconoscimento delle sentenze, nonché il procedimento che deve essere seguito (articoli 20, 21 e 22).
      Nel titolo IV è fissata la via diplomatica per la risoluzione di controversie generate dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo (articolo 23).
      Sono infine determinate le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (articoli 24 e 25).
      Sono allegati al testo dell'Accordo i moduli da utilizzare in materia di notificazione di atti.